Accesso civico

In questa sezione, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013, sono pubblicate le informazioni relative a “ACCESSO CIVICO”. 

Normativa
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, intende conseguire il triplice obiettivo della prevenzione e lotta alla corruzione, del miglioramento delle performance individuale ed organizzativa e della partecipazione del cittadino, al quale è riconosciuto il diritto al “controllo sociale” delle pubbliche amministrazioni e della politica.
Tale istituto è stato rivisitato e modificato con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

L’accesso civico costituisce un tipico strumento di trasparenza dell’azione amministrativa disciplinato dagli artt. 5 e ss. del d.lgs. 33/2013.
L’esercizio del diritto di accesso non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni (art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013) dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati.

L’accesso civico semplice, di cui all’art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013, comporta il diritto di chiunque di richiedere alla Società la pubblicazione di documenti, informazioni o dati, per i quali la normativa prevede l’obbligo di pubblicazione nella sezione “Società trasparente” del sito istituzionale, nel caso in cui la loro pubblicazione sia stata omessa anche in maniera parziale.
Per l’inoltro dell’istanza si può utilizzare l’apposito modulo “RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE” inserito tra i documenti della presente pagina del sito.

L’accesso civico generalizzato, di cui all’art. 5, co. 2, D. Lgs. 33/2013, è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle “pubbliche amministrazioni” per i quali non sussiste un obbligo di pubblicazione e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del D. Lgs n. 33/2013.
L’accesso civico generalizzato è finalizzato a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Tali istanze di accesso non devono essere generiche ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione di cui è richiesto l’accesso.
Per l’inoltro dell’istanza si può utilizzare l’apposito “RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO” inserito nei documenti allegati alla presente pagina del sito.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza utilizzando il modulo “ISTANZA DI RIESAME ACCESSO CIVICO”.

Responsabile Accessi: Mariacristina D'Agostino

Contatti: mariacristina.dagostino@tuabruzzo.it

Data di creazione: 17/03/2022
Data di ultima modifica: 11/04/2023